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Apartments to rent in Cremona, Italy - Terms & Conditions

Filcasa - Standard Apartment Lease Agreements
(Unless otherwise agreed with the Company)

EVEN ONE YEAR LEASE AGREEMENT

2.- Oggetto della locazione.
2.1.- RENARGIA S.p.A. concede in locazione a ……………… che accetta, l’unità immobiliare descritta in premesse sita in ………………, Via ………………, come sopra descritta e meglio identificata con perimetro in rosso nella piantina allegata sub A) e regolarmente iscritta al N.C.E.U. Foglio Mappale subalterno
2.2.- L’immobile viene consegnato alla conduttrice, che lo accetta riconoscendolo idoneo all’uso contrattuale ed esente da vizi che diminuiscano il godimento, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova come dalla stessa già visionato.
3.- Decorrenza e durata della locazione.
3.1.- La locazione avrà la durata di anni quattro a cominciare dal giorno ……………… per terminare al giorno ……………… e si rinnoverà automaticamente di altri quattro anni, salvi i casi legge di diniego di rinnovo alla scadenza del primo quadriennio.
3.2.- La locazione, alla scadenza del secondo quadriennio, si intenderà rinnovata agli stessi patti e condizioni, salvo i previsti aggiornamenti del canone, per ulteriori quattro anni qualora non venga inviata disdetta da una delle parti a mezzo lettera raccomandata consegnata alle poste almeno sei mesi prima della scadenza.
3.3.- La locatrice, secondo il disposto dell’art. 2 Comma 1° della Legge di riforma 431/98, rinuncia a disdettare il contratto alla sua prima scadenza, salvo i caso di cui ai comma a), b), c), d), e), f), g) art. 3 della Legge 431/98.
3.4.- Decorsi i primi ….mesi di locazione – e quindi a partire dal …..– il Conduttore avrà facoltà di recedere liberamente in qualunque momento dal presente contratto; detta facoltà dovrà essere esercitata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla Locatrice con un preavviso di almeno …. mesi rispetto alla data di efficacia del recesso (che quindi non potrà mai essere efficace prima del…………).
4.- Canone.
4.1.- Il canone di locazione è contenuto ed accettato tra le parti in € ………………,00 (……………… /00) annui.
4.2.- Il canone contrattuale, nell’ammontare come sopra determinato, dovrà essere pagato in rate mensili anticipate e uguali di € ………………,00 (……………… /00) ciascuna, presso il domicilio della locatrice entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese da versare su conto corrente intestato a RENARGIA S.p.A. – Banca Intesa IBAN IT 32 G030 6909 4000 0003 9500 172.
5.- Aggiornamento del canone.
5.1.- Il canone di locazione, effettivamente in corso in ogni singola annualità locativa, sarà aggiornato anno per anno automaticamente e senza necessità di alcuna preventiva richiesta scritta, nella misura massima consentita dalle norme in vigore al momento dell’aggiornamento, in base alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente, con riferimento al primo mese precedente la scadenza del termine annuale.
5.2.- Gli importi dovuti a titolo di aggiornamento saranno ogni anno conglobati nel canone della nuova annualità a partire dal secondo anno.
6.- Spese accessorie e oneri del conduttore.
6.1.-La conduttrice è tenuta a provvedere al pagamento delle spese accessorie in rate mensili anticipate, uguali e di acconto alle medesime scadenze di cui al punto 4, salvo conguaglio in base al consuntivo di fine esercizio.
6.2.- L’acconto spese è sin d’ora pattuito in € ………………,00 (……………… /00) annui, salvo conguaglio. Sono comunque a carico esclusivo del conduttore le spese relative all’impianto di condizionamento/riscaldamento, comprese quelle relative alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria e certificazione periodica che il conduttore avrà l’onere di far effettuare.
6.3.- La conduttrice non potrà, neppure rinunciando a determinati servizi comuni, esimersi dal pagamento delle relative spese.
7.- Mancato pagamento.
7.1.- Il mancato pagamento, anche di una sola rata del canone ed acconto spese, decorso il termine di cui al patto 4, costituisce in mora la conduttrice anche senza necessità di preventiva intimazione e comporta l’obbligo a carico della conduttrice di corrispondere alla locatrice gli interessi moratori sulle somme dovute, al tasso legale maggiorato di 5 punti.
7.2.- Il pagamento del canone non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese ed eccezioni da parte della conduttrice, qualunque ne fosse il titolo, fatto salvo ad essa l'esercizio delle sue eventuali ragioni. La prova del pagamento non può essere data che mediante esibizione dell’originale della ricevuta rilasciata dalla locatrice o dall’istituto bancario tramite il quale viene effettuato il pagamento.
7.3.- Il ritardato pagamento, anche di una sola rata di canone ed acconto spese, oltre venti giorni rispetto alle convenute scadenze, determina la risoluzione automatica e di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 c.c.. Resta salvo, in questo caso, il diritto della locatrice di agire in giudizio anche per il risarcimento del danno subito.
7.4.- Nessuna azione o eccezione potrà essere intrapresa o proposta dalla conduttrice se non dopo il pagamento di quanto dovuto per canoni e spese accessorie.
8.- Imputazione di pagamento.
Ogni pagamento eseguito dalla conduttrice sarà imputato secondo quanto previsto dall’art.1194 c.c. I comma, ai canoni in corso. In caso di mora agli interessi e quindi al capitale, in ordine cronologico partendo dai debiti più antichi (e tra questi a quelli relativi agli oneri accessori) ed esclusa ogni diversa modalità di imputazione.
9.- Cessione del contratto.
9.1.- E' fatto espresso divieto alla conduttrice di cedere ad altri il contratto di locazione senza il consenso della locatrice. La violazione del presente divieto determina la risoluzione automatica e di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 c.c. Resta salvo, in questo caso, il diritto della locatrice di agire in giudizio anche per il risarcimento del danno subito.
9.2.- Nel caso di cessione d’azienda di cui all’art. 36 L. n.392/78 - salva l’ipotesi in cui il contratto sia rinnovato con il cessionario a nuove condizioni dettate dalla locatrice - il cedente non sarà liberato dai vincoli assunti con il presente contratto."
10.- Sublocazione.
10.1.- E' data facoltà al conduttore di sublocare in toto o in parte l’unità immobiliare oggetto del presente contatto a Società del gruppo oppure controllate e/o collegate, e/o a terzi previo consenso scritto della proprietà. 10.2.- In caso di sublocazione il Conduttore non sarà comunque liberato dai vincoli assunti e rimarrà responsabile in solido con il Subconduttore in ordine dell’adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.
10.3.- Il contratto di sublocazione, che sarà inviato in copia alla Locatrice, avrà la stessa scadenza del presente contratto e ne seguirà le sorti. Pertanto il contratto di sublocazione si risolverà anticipatamente nel caso in cui il contratto di locazione dovesse essere anticipatamente risolto per qualsiasi motivo o ragione."
11.- Uso esclusivo degli enti locati.
11.1.- L’immobile è locato esclusivamente ad uso di civile abitazione del sig. ……………… nella sua qualità di dipendente della Conduttrice.
11.2. – Il sig. ……………… potrà abitare nell’immobile unitamente ad altre persone ma, in ogni caso, in numero non superiore a .……; allo stato la Conduttrice comunica alla Locatrice ad ogni effetto di legge e di contratto che il sig. ………… abiterà nell’immobile de quo unitamente alle seguenti persone con lui conviventi: ………………………………………..
11.3.- La Conduttrice, in ogni caso, è obbligata a comunicare alla Locatrice entro 3 giorni dall’evento i nominativi delle persone che, nel caso, riterrà di sostituire al sig. …………. nell’immobile de quo, fermo restando il limite massimo consentito.
11.4. – La Conduttrice si dichiara edotta del fatto che l’obbligazione di cui sub art. 10.3 è essenziale per la Locatrice, anche al fine della necessità di rispetto delle disposizioni di cui all’art. 12 D.L. 59/1978 e di cui all’art. 7 del D. lgs. 286/1998.
11.5. - La violazione delle obbligazioni di cui al presente articolo, determina la risoluzione automatica e di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Resta salvo, in questo caso, il diritto della locatrice di agire in giudizio anche per il risarcimento del danno subito.
12.- Opere della Conduttrice.
12.1.- La Conduttrice dichiara di aver preso atto e di accettare l’attuale stato di fatto dell’immobile, che si trova in ottime condizioni di manutenzione.
12.2.- La consegna dell’immobile avviene contestualmente alla stipula del presente contratto.
12.3.- La Conduttrice potrà eseguire nell’immobile le opere di modifica e/o sistemazione che riterrà opportune al fine di adattare i locali alle sue esigenze commerciali. A tal fine tuttavia la Conduttrice dovrà sottoporre all’esame della Locatrice l’ipotesi di modifica e/o ristrutturazione dell’unità locata (con idoneo progetto, capitolato analitico e durata prevista) al fine di avere da questa l’eventuale benestare che dovrà sempre essere rilasciato per iscritto a pena di nullità.
12.4. - Resta ovviamente sempre ferma la necessità che gli eventuali lavori della Conduttrice siano svolti previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni di legge, che siano effettuati nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti e che, al termine, siano rimessi alla Locatrice i relativi certificati di conformità.
12.5.- La realizzazione, da parte della Conduttrice, di lavori senza le preventive autorizzazioni, nulla osta e simili, la loro esecuzione in difformità dalle stesse, il mancato conseguimento delle certificazioni degli impianti o la mancata consegna delle stesse alla Locatrice, determinerà la risoluzione automatica e di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Resta salvo, in questo caso, il diritto della locatrice di agire in giudizio anche per il risarcimento del danno subito.
13.- Manutenzioni, riparazioni e adeguamenti
13.1.- Sono a carico della conduttrice tutte le riparazioni e manutenzioni di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c. relativamente agli enti locati ed ai loro impianti e particolarmente di serrande, impennate, vetrine e vetri, anche se rotti da terzi o per casi fortuiti, impianti elettrici, canne fumarie, tende, rubinetti, serrature, chiavi, imbiancature
13.2.- Non provvedendovi la conduttrice, la locatrice, previa visita a mezzo di suo delegato, potrà far eseguire le manutenzioni necessarie a spese della conduttrice medesima.
13.3.- Qualora per qualsiasi motivo, anche relativo alle necessità dello stabile nel suo complesso, dovesse emergere in corso di locazione la necessità di effettuare opere edili e/o di modifica all’interno dei locali concessi alla Conduttrice, quest’ultima sin d’ora rende il suo consenso a che detti lavori vengano eseguiti e a che le maestranze della Locatrice possano accedere a tal fine, salvo il necessario congruo preavviso.
14.- Modifiche, innovazioni e ripristini.
14.1.- La conduttrice si obbliga a non apportare, nel corso del contratto, alcuna modifica, innovazione o miglioria agli enti locati ed ai relativi impianti senza il preventivo consenso scritto della locatrice.
14.2.- In ogni caso tutte le addizioni e le migliorie realizzate dalla conduttrice rimarranno a beneficio della locatrice senza alcun compenso, ove la stessa non ritenesse di richiedere il ripristino al termine della locazione: in questo caso sin d’ora si precisa che – salvo diverso accordo scritto tra le parti – la remissione in pristino dovrà consistere nella liberazione dei locali da tutti gli oggetti e/o arredi di proprietà della Conduttrice, nella esecuzione di lavori di rifacimento degli intonaci delle pareti interne e dei soffitti, di imbiancatura delle stesse e dei soffitti, di sistemazione dei pavimenti, di sistemazione degli infissi, dei serramenti, delle tapparelle e dei vetri tutti, di sistemazione di tutti gli impianti che dovranno essere garantiti e certificati alla Locatrice come a norma e in buono stato di manutenzione da un tecnico abilitato incaricato dalla Conduttrice.
14.3.- In mancanza di spontaneo adempimento la Locatrice provvederà ad inviare alla Conduttrice una formale diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso il quale la Locatrice avrà diritto di provvedere autonomamente allo sgombero dell’unità locata - portando i beni relitti nell’immobile alla Pubblica Discarica o disponendone liberamente in altro modo - nonché al ripristino della stessa. Inoltre la Locatrice avrà altresì diritto di agire in giudizio nei confronti della Conduttrice per ottenere la rifusione delle spese sostenute per la liberazione dei locali e per il loro ripristino nonché per sentirla condannare al risarcimento del maggior danno subito.
14.4.- La violazione delle obbligazioni di cui al presente articolo determina la risoluzione automatica e di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 c.c. Resta salvo, in questo caso, il diritto della locatrice di agire in giudizio anche per il risarcimento del danno subito.
15.- Manleva ed esonero da responsabilità della Locatrice.
15.1.- La Conduttrice è costituita custode degli enti locati ed esonera espressamente la Locatrice da ogni responsabilità per eventuali danni diretti e/o indiretti che la Conduttrice stessa dovesse subire per fatti, dolosi o colposi, di terzi.
15.2.- La Conduttrice inoltre esonera la Locatrice da ogni responsabilità per danni, diretti o indiretti, che potessero esserle richiesti da terzi, impegnandosi a tenerla sollevata ed indenne da ogni conseguenza pregiudizievole.
15.3.- La Conduttrice dichiara altresì di manlevare la Locatrice per il caso in cui questa venisse chiamata da terzi a rispondere di danni subiti a causa di esalazioni nocive, di rumori, di scassi, di furti tentati o consumati, di rotture o manomissioni, di invasioni o infiltrazioni d’acqua o di rigurgiti di fogna.
15.4.- La Locatrice, infine, è esonerata da ogni responsabilità per i danni eventualmente subiti dalla Conduttrice a causa di eventuali sbalzi nella pressione dell’acqua, da scarsità o mancanza di acqua potabile, del gas e dell’energia elettrica e di qualsiasi altro servizio compreso nei servizi comuni dell’intero fabbricato oggetto del presente contratto (servizio di ascensori compreso).
16.- Visite dei locali
E’ riservata alla locatrice la facoltà di visitare e di far visitare, durante il corso della locazione, gli spazi locati. In particolare nel corso dell’ultimo anno di locazione il Locatore avrà diritto di far accedere ai locali terzi interessati alla stipula di un nuovo contratto di locazione dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi della settimana.
17.- Utenze, imposte e tasse.
17.1- Per quanto attiene alle utenze private (gas, luce, telefono), la Conduttrice s’impegna a provvedere direttamente alla loro apertura (ad inizio contratto) ed alla relativa chiusura (al rilascio dell’immobile) a proprio nome e proprie spese.
17.2- Sono comunque a carico della Conduttrice tutti gli oneri relativi all’elettricità, acqua, fognature e rimozione spazzatura, pulizia aree esterne di pertinenza e quant’altro dovuto con riferimento all’utilizzo dell’immobile locato.
17.3- Inoltre sarà onere della Conduttrice provvedere direttamente a curare le pratiche amministrative di intestazione e disdetta della TARSU e al pagamento della detta imposta. In mancanza di adempimento la Conduttrice sarà tenuta a garantire e manlevare la Locatrice per ogni onere e/o pregiudizio dovesse derivarle da terzi (P.A. e/o privati).
18.- Deposito cauzionale.
18.1. A titolo di deposito cauzionale, in particolare della buona tenuta dei locali de quibus, le parti si danno atto che la conduttrice, alla sottoscrizione del presente contratto, ha versato alla locatrice la somma di € .= ( ), pari al canone di locazione relativo ad un trimestre.
18.2. Detto importo verrà restituito al termine della locazione previa verifica delle condizioni dell'immobile e sempre che la parte conduttrice abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle leggi vigenti. Il deposito sarà fruttifero di interessi legali, che verranno liquidati unitamente al capitale al momento del rilascio dell'immobile.
18.3. Le parti concordano che il deposito cauzionale potrà essere trattenuto dalla locatrice al termine della locazione – senza necessità di messa in mora e/o altra formalità - in caso di riconsegna dell’immobile non libero da cose della conduttrice e/o in istato di non buona manutenzione e/o tale da necessitare di opere per il suo ripristino; qualora l’importo cauzionale non fosse sufficiente a coprire le spese che saranno sostenute dalla locatrice, resta salvo il suo diritto di azione per ottenere l’integrale rifusione delle spese e il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
19.- Garanzia espressa.
19.1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, e quindi a titolo esemplificativo non esaustivo del pagamento dei canoni e/o delle spese e/o dell’indennità di occupazione, le parti si danno atto che la conduttrice, alla sottoscrizione del presente contratto, ha versato alla locatrice la somma infruttifera di € .= ().
19.2. Le parti concordano sin da ora che la locatrice potrà prelevare dalla stessa gli importi dovuti dalla conduttrice decorsi quindici giorni dalla messa in mora della stessa e che il capitale versato, o residuo per parziale utilizzo, verrà restituito al momento del rilascio dell'immobile senza interesse alcuno.
20.- Elezione di domicilio e Foro competente
20.1- A tutti gli effetti del presente contratto la conduttrice dichiara di essere domiciliata nei locali dalla stessa condotti e pertanto anche tutte le comunicazioni e/o le notifiche verranno effettuate in Via …………………
20.2- Per qualsiasi controversia riguardante l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto di locazione le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Milano.
21.- Novazione
Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente eventuale accordo e/o contratto tra le parti che pertanto si intende superato e cessato di ogni effetto.
22.- Registrazione.
22.1.- Le spese di registrazione del presente contratto saranno a carico della Conduttrice e della Locatrice in pari misura; le spese di bollo e accessorie, esazione e quietanza sono a completo carico della conduttrice.
23.- Dati personali.
23.1 - Le parti contrattuali si dichiarano informate sul contenuto al “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D LGS 196/2003) e si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati in relazione agli adempimenti connessi al rapporto di locazione.
23.2 - A tal fine precisano che le informazioni raccolte saranno trattate in modo lecito e secondo correttezza e conservate per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono state raccolte.
23.3 - La Locatrice dichiara che il responsabile designato per qualsiasi riscontro al Conduttore in materia di protezione dei dati è indicato nella persona del Dott. Gino Paletti.
24.- Certificazione Energetica
Il locatore ha consegnato al conduttore una copia, conforme all’originale, dell’attestato di Certificazione Energetica.
25.- Allegati.
Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti allegati che le parti dichiarano di aver letto, visto e accettato: A) planimetria del bene locato – B) Certificazione Energetica.
Milano li ……………
LA LOCATRICE - LA CONDUTTRICE

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiarano di aver esaminato e, previa loro lettura e rilettura, specificamente approvato le clausole di cui ai punti: 7 (Mancato pagamento); 8 (Imputazione di pagamento); 9 (Cessione del contratto); 10 (Sublocazione); 11 (Uso esclusivo degli enti locati); 12 (Opere della Conduttrice); 13 (Manutenzioni, adeguamenti e riparazioni); 14 (Modifiche, innovazioni e ripristini); 15 (Manleva ed esonero responsabilità della Locatrice); 18 (deposito cauzionale); 19 (Garanzia espressa); 20 (elezione di domicilio e foro competente); Milano

LA CONDUTTRICE

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